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Statuti del Gruppo Culturale Pura

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1. Nome, sede, scopo

Art. 1    Nome e sede

Il Gruppo Culturale Pura (in seguito Gruppo) è un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e ha sede a Pura.

Art. 2    Scopo

Il Gruppo promuove la gestione proficua di attività e manifestazioni culturali indirizzate agli adulti, ai giovani e ai bambini e può aderire ad associazioni e organizzazioni di analoga natura.

 

2. Qualità di socio

Art. 3    Soci attivi

Sono tutte le persone che hanno compiuto 16 anni, che condividono lo scopo del Gruppo e che hanno versato la quota annuale.

Art. 4    Soci onorari

Le persone che hanno particolari meriti o che si sono prodigate personalmente a favore del Gruppo possono essere designate soci onorari.

Art. 5    Dimissioni

Le dimissioni dal Gruppo sono possibili in qualunque momento. La qualità di socio termina con l'inoltro al Comitato delle dimissioni scritte.

Art. 6    Esclusione

I soci che agiscono contro l'interesse del gruppo o che ne ledono gravemente l'onore possono essere esclusi dallo stesso, per decisione dell'Assemblea, su proposta del Comitato.

 

3. Organizzazione e direzione

Art. 7    Organi

Gli organi del Gruppo sono:

  • l'Assemblea generale;

  •  il Comitato;

  • l'Organo di revisione.

Art. 8    Assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale è l'organo massimo del Gruppo.
Essa si riunisce a scadenza annuale, al più tardi entro il mese di aprile, per trattare gli affari ordinari, su convocazione del Comitato.

La convocazione e il relativo ordine del giorno vengono inviati per iscritto ai soci 14 giorni prima della riunione.

Le proposte dei soci concernenti l'assemblea generale devono essere inoltrate per iscritto al Comitato almeno 10 giorni prima della seduta.

Art. 9    Assemblea generale straordinaria

L'Assemblea generale viene convocata allorché il Comitato oppure un quinto dei soci ne facciano richiesta scritta.

Art. 10  Diritto di voto

Ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale detiene un voto.

Art. 11  Votazioni

Le risoluzioni del Gruppo vengono prese dalla maggioranza dei soci presenti; in caso di parità, il voto del presidente è decisivo.

Art. 12  Competenze dell'Assemblea generale

All'Assemblea generale sono affidate le seguenti competenze:

  • nominare il Comitato e l'Organo di revisione;

  • approvare il conto economico e il rapporto dell'Organo di revisione;

  • dare scarico agli organi di gestione;

  • approvare le quote sociali proposte dal Comitato;

  • deliberare in merito al programma di attività del Gruppo.

Art. 13  Comitato

Il Comitato è composto da 7 a 11 membri. Nel suo interno elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere.

Art. 14  Elezione

I membri del Comitato sono eletti annualmente dall'Assemblea e sono sempre rieleggibili.

Art. 15  Competenze

Il Comitato decide e regola tutto ciò che si rende necessario e utile alla gestione e alla tutela del Gruppo e non sia soggetto a riserve da parte dell'Assemblea generale.

Esso ha il diritto e il dovere di occuparsi di tutte le questioni inerenti al Gruppo.

Il Comitato si riunisce su invito del presidente o su richiesta di almeno quattro soci.

Art. 16  Obblighi e impegni

Per risultare vincolanti, i documenti importanti necessitano delle firme solidali:

  • del presidente e del segretario o del cassiere;

oppure

  • del vicepresidente e del segretario o del cassiere.

Art. 17  Organo di revisione.

L'Organo di revisione è composto da due revisori.

Art. 18  Elezione

I membri del'Organo di revisione sono eletti annualmente dall'Assemblea e sono sempre rieleggibili.

Art. 19  Obblighi

I revisori presentano il loro rapporto al Comitato al più tardi 20 giorni prima della data di riunione dell'Assemblea generale ordinaria.

 

4. Finanze

Art. 20  Entrate

Le entrate del Gruppo sono composte:

  • dalle quote sociali;

  • dai redditi da interessi;

  • da contributi facoltativi, da donazioni e dai ricavi di manifestazioni.

Art. 21  Quote sociali

Ogni socio versa una quota annua.

La quota sociale viene stabilita, su proposta del Comitato, dall'Assemblea generale.

I soci onorari sono esentati dall'obbligo di versare le quote.

L'intera quota sociale è una quota annua per l'anno sociale in corso, indipendente dall'ammissione o dalle dimissioni del socio, vale a dire che non vi è alcuna quota sociale pro rata temporis.

Art. 22  Contributi di enti pubblici

Il Gruppo è tenuto a utilizzare in modo conforme eventuali contributi provenienti da enti pubblici.

Art. 23  Chiusura dell'esercizio

L'esercizio del Gruppo si conclude al 31 dicembre, quando vengono chiusi i conti.

 

5. Varie

Art. 24  Assicurazioni

In linea di principio il Gruppo non risponde di infortuni, di danni a cose o di pretese avanzate nell'ambito della responsabilità civile per le attività svolte in seno all'associazione da parte dei soci. I soci stessi devono provvedere ad assicurarsi in modo appropriato.

Il Gruppo è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile allo scopo di coprire le domande di risarcimento danni esposte contro di lui in base alla normativa in materia per danni a persone o a cose.

Art. 25  Scioglimento

Lo scioglimento del Gruppo deve essere deciso da un'Assemblea straordinaria.

Eventuali beni andranno a favore del Comune di Pura.

Art. 26  Approvazione e entrata in vigore degli statuti

Gli statuti del Gruppo sono validi a partire dal 26 gennaio 1999, data di approvazione da parte dell'Assemblea costitutiva.